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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“SOMMOZZATORI BASSANO”

 

Art. 1 Denominazione e sede 

Per volontà dei gruppi subacquei bassanesi, Gruppo Subacqueo Bassano, Gruppo Subacqueo Ponte Vecchio e Gruppo Subacqueo Bassano Sub, è stata costituita l’Associazione denominata “Sommozzatori Bassano Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Bassano del Grappa, in Via Porto di Brenta 5 e con sede secondaria in Via Piave 27. Nelle comunicazioni non istituzionali l'Associazione potrà usare la denominazione abbreviata “SB”. L'Associazione non ha scopo di lucro, indirizzi di carattere politico ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L’attività viene svolta dai Soci, per i Soci, ad esclusivo titolo gratuito.

Il Gruppo “Sommozzatori Bassano” Associazione Sportiva Dilettantistica, fondato il 7 Dicembre del 2011, è affiliato alla F.I.P.S.A.S ed iscritto al C.O.N.I. Accetta di uniformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del C.I.O, del C.O.N.I, delle Federazioni Internazionali nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione F.I.P.S.A.S cui l'Associazione è affiliata.

 

Art. 2 – Finalità e scopi

L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva delle attività subacquee, del nuoto pinnato e della pesca Sportiva, e più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS.

L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

 

Art. 3 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata.

 

Art. 4 – Soci e Domanda di ammissione

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, Enti e/o Associazioni che facciano domanda di ammissione. Gli Associati, definiti anche Soci, si dividono in Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti. Sono Soci Ordinari coloro che partecipano personalmente alla vita dell'Associazione fornendo un fattivo contributo al raggiungimento degli scopi sociali, sono Soci Simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'Associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro od in natura; i Soci Simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'Associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità; il Socio Simpatizzante non può fruire di tutti i servizi dell'Associazione e non ha diritto di voto in Assemblea. La domanda di ammissione a Socio Ordinario va inoltrata al Consiglio Direttivo dopo essere stata sottoscritta dal richiedente e, per i minorenni, anche da chi ne esercita la patria potestà. Il Genitore o facente vece che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Presentando domanda di ammissione il richiedente si impegna a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio; ad osservare le regole dello Statuto, nonché quelle emanate dai componenti organi Sociali ed esonera l’associazione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi nello svolgimento delle attività.

Il Consiglio determinerà ogni anno con una delibera apposita il prezzo della quota associativa sia per i Soci Ordinari che per i Soci Simpatizzanti.

Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni. 

L’ammissione a socio è sicuramente subordinata a discrezione del Consiglio direttivo in caso di domande di associazione con uno dei seguenti casi:

  • Condanne penali per delitti dolosi;

  • Provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;

 

 

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci:

1. Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione. 

2. La qualifica di socio ordinario e simpatizzante da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. 

3. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita. 

4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

 

Art. 6 – Decadenza dei soci e norma di comportamento

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: 

  • dimissione volontaria; 

  • mancato rinnovo dell’iscrizione annuale; 

  • radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto. L’associato radiato non può essere più ammesso. 

  • Non sono ammesse iniziative personali a nome dell’associazione non autorizzate dai suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative od attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali ed intenzionalmente rivolte a danno dell’associazione stessa.

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

deplorazione verbale e scritta;

sospensione del Socio per un periodo non superiore a 6 mesi;

radiazione.

 

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono: 

  • L’assemblea; 

  • Il Presidente; 

  • Il Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 – Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – Compiti dell’assemblea

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre il 30 aprile. 

2. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11. 

3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti. 

4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 11: 

  1.Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);

  2.Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;

  3.Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;

  4.Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 27.

  5.L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano   quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

 

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale.

2. Il socio ha diritto a un voto. 

3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

 

Art. 11 – Convocazione

1. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno. 

2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

3. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

 

Art. 12 – Validità assembleare

1. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide (a parte l’Assemblea Straordinaria di Scioglimento ove vigono le regole dell’Art. 27) in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. 

2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti, tranne che per lo scioglimento ove vige la regola dell’Art. 27.

 

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, su indicazione dell'Assemblea Ordinaria, da un minimo di sei membri fino ad un massimo di nove, eletti dall’assemblea tra i soci e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. 

2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. 

3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. 

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti. 

5. Il Consiglio Direttivo è aperto alla partecipazione di tutti i soci, i quali però non hanno diritto di parola, se non espressamente autorizzati dal Consiglio, ne di voto.

 

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea; 

c) fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; 

d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; 

e) promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall’assemblea; 

f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea. 

g) determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;windowtext;"> 

h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; 

i) adottare i provvedimenti di radiazione e di sanzione al comportamento; 

j) curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione; 

k) attuare le finalità previste dallo statuto.

 

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

 

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei primi non eletti, in carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti. 

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. 

3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

 

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. 

2. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

Art. 19 – Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate. 

2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali: 

  • Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni; 

  • Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; 

  • Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

 

Art. 21 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. 

2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

 

Art. 23 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione. 

2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa. 

3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

 

Art. 24 – Sezioni

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 25 – Trasformazione

L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

 

Art. 26 – Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con la presenza dei 2/3 dei soci e l’approvazione dei 2/3 presenti. In seconda convocazione, solo con l’approvazione dei 2/3 dei soci presenti in assemblea esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 28 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa . 

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 

3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa . 

4. L’arbitrato avrà sede in Bassano del Grappa in via Porto di Brenta,5 ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

 

Art. 29 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

 

Art. 30 – Norme Transitorie

Il primo Consiglio Direttivo dei Sommozzatori Bassano A.S.D, durerà in carica per 3 anni, come scritto nell'Atto Costitutivo anziché i 2 anni come scritto nel presente Statuto. Questo per stabilizzare e per poter amalgamare le varie componenti che derivano dalle tre vecchie Associazioni Subacquee.

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